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Recupero punti
L’articolo 126-bis, introducendo il regime della patente a punti, ha anche previsto la possibilità di frequentare corsi di aggiornamento che consentano di recuperare i punti persi.
L'iscrizione ai corsi recupero punti è vincolata al ricevimento della comunicazione dell'avvenuta sottrazione dei punti, da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione pervenuta e non è possibile frequentare due corsi contemporaneamente.
I titolari di patente A1-A-B-BE possono effettuare il corso per il recupero massimo di 6 punti che si svolge nell’arco di 2 settimane con lezioni di durata massima di 2 ore. Sono consentite al massimo 4 ore di assenza che però devono essere obbligatoriamente recuperate. Se si superano le 4 ore di assenza il corso viene annullato e si deve ripetere. (Si ricorda che un ritardo di oltre 15 minuti dall’orario d’inizio delle lezioni, da decreto, comporta l’assenza).
I titolari di patente C-CE-D-DE possono effettuare il corso per il recupero massimo di 9 punti che si svolge nell’arco di 3 settimane con lezioni di massimo 2 ore. Sono consentite al massimo 6 ore di assenza che però devono essere obbligatoriamente recuperate. Se si superano le 6 ore di assenza il corso viene annullato e si deve ripetere. (Si ricorda che un ritardo di oltre 15 minuti dall’orario d’inizio delle lezioni, da decreto, comporta l’assenza).
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica il recupero dei punti. Il reintegro dei punti decorrerà dalla data di rilascio dell'attestazione di frequenza del corso. Qualora il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento Terrestri ricevesse, in data anteriore a quella dell'attestato di frequenza del corso, la comunicazione di perdita totale del punteggio residuo, il conducente non potrà godere dei benefici del corso stesso e, quindi, dovrà sottoporsi ad esame di revisione.
E' possibile conoscere in tempo reale il numero di punti della propria patente chiamando da telefono fisso.
06 45775962
e digitando, tramite operatore elettronico, la propria data di nascita ed il proprio numero di patente.
Recupero punti C.Q.C. - CAP. B
Anche per la CQC e il Cap sono previsti i sistemi di recupero del punteggio perso per le violazioni contestate, con le stesse modalità previste per la patente, ovvero:
Ogni due anni si beneficia di un incremento di 2 punti (sino a raggiungere un massimo di 30 punti di dotazione) ogni due anni qualora non si commetta alcuna violazione nell’esercizio di un trasporto professionale.
Occorre sempre tenere presente che il punteggio della patente e quello della CQC o del KB sono totalmente indipendenti tra loro, pertanto un incremento di punti sull’una non influenza il punteggio sull’altra.
Azzeramento del punteggio ed esame di revisione della CQC o del CAP
In caso di perdita totale del punteggio, il titolare di CQC o di KB dovrà sottoporsi ad un esame di revisione consistente in una prova teorica, che verte sull'intero programma del conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente (o di conseguimento del KB), ed eseguito con le medesime modalità.
In caso di superamento dell’esame verrà recuperato l’intero punteggio iniziale della CQC o del KB, ma non quello eventualmente perso sulla patente di guida. Parimenti se si sarà sostenuto un esame di revisione disposto sulla patente di guida, il recupero dell’intero punteggio non varrà per gli eventuali punti persi sulla CQC o KB. In caso di revoca della patente di guida, disposta per il mancato superamento dell’esame di revisione, viene disposta la revoca anche della CQC o del KB.
Casi particolari di azzeramento del punteggio: